Misure di prevenzione e udienza pubblica: nuova condanna CEDU per l’Italia. La cassazione solleva questione legittimità davanti alla Corte Costituzionale

Gennaio 6, 2010 by admin 

5 gennaio 2010, Strasburgo - Nel caso Bongiorno c. Italia (ricorso n. 4514/07), la CorEDU ha condannato nuovamente l’Italia in quanto la procedura in materia di misure di prevenzione (confisca nel caso di specie) si svolge in camera di consiglio in violazione del principio della pubblicità della procedura previsto dall’art. 6 CEDU. L’Italia é stata più volte condannata a questo proposito, a partire dalla sentenza Bocellari e Rizza (ric. n. 399/02, 13 novembre 2007).

La Corte di cassazione ha ritenuto, con una recente ordinanza (n. 43250 dell’11 novembre 2009), in contrasto rispetto ad un maggioritario indirizzo della stessa Corte successivo alla richiamata sentenza Bocellari, non manifestamente infondata la  questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 e dell’art. 2ter legge n. 575/1965 ”nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in pubblica udienza”.

La Corte suprema, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto la CEDU come parametro interposto subcostituzionale ai sensi dell’art. 117 della Cost (sentt. 348 e 349 del 2007, 39 del 2008 e la più recente 239 del 2009), ha ricordato che in caso di impossibilità di adottare un’interpretazione conforme al dettato della CEDU - considerato alla luce della giurisprudenza della Corte europea - i tribunali sono tenuti a sollevare la questione di legittimità costituzionale. La Corte suprema ha ritenuto come, da una parte, non

Deve,

possa ravvisarsi un contrasto  tra le norme costituzionali e quella della CEDU in tema di pubblicità del processo e dall’altro lato, come i principi del contraddittorio e quello della pubblicità siano valori concorrenti e l’uno non esclude l’altro, poiché anche la pubblicità contribuisce a realizzare, attraverso la trasparenza che assicura all’amministrazione della giustizia, lo scopo precipuo dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, vale a dire le procès equitable.

Inoltre,

la pretesa snellezza del rito camerale non può essere un’affermazione generale ed astratta, ma deve essere verificata nel concreto della specifica disciplina di legge, che, proprio se garantisce la pienezza del contraddittorio anche nel rito camerale, potrebbe non incidere apprezzabilmente sulla ragionevole durata del processo, ma piuttosto solo pregiudicare il principio di “non segretezza” dell’udienza. È bene ricordare che il procedimento di prevenzione, pur mantenendo le proprie peculiari connotazioni, è ormai pervenuto ad una compiuta giurisdizionalizzazione e ad una piena assimilazione al processo ordinario di cognizione, essendo caratterizzato, al pari di quest’ultimo, dai principi coessenziali al giusto processo, identificati dal novellato art. 111 Cost. nella presenza di un giudice terzo e imparziale e nel contraddittorio delle parti in posizione di parità. Va sottolineato, del resto, che la spinta verso tale equiparazione corrisponde ad una necessità logica e giuridica dettata dalla natura dei beni giuridici sui quali incidono le misure praeter delictum, il cui contenuto si traduce, nella sostanza, in rilevanti limitazioni di diritti costituzionalmente protetti, primo tra tutti quello della libertà personale proclamata “inviolabile” dall’art. 13 Cost., comma 1: di talché la potestà di prevenzione non può prescindere dall’osservanza delle garanzie che sono proprie del processo (Sez. 1, 24 ottobre 2003, n. 45723, Guttadauro, rv. 226035).

Infine, si deve segnalare che una questione simile, ora all’attenzione della Corte costituzionale, era già stata sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con un’ordinanza del 18/12/2008 (Reg. ord. n. 176 del 2009) in riferimento agli articoli 111 c. 1 e 117 della Costituzione con particolare riferimento all’articolo 6 CEDU.

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!