Il Senato approva il Ddl sul “processo breve”: riforma della legge Pinto sulla lunghezza dei processi. La reintroduzione del contributo unificato.
Novembre 14, 2009 by admin
Roma - 22 gennaio 2010. Il Senato ha approvato, modificandolo, Il ddl (S. 1880) [via kataweb] presentato dal gruppo del PdL (primo firmatario sen. M. Gasparri) sul cd. “processo breve”. Il testo passa ora alla Camera (C. 3137) [nuova versione testo modificato]. Tra le modifiche più rilevanti apportate al testo da parte del Senato, la reintroduzione, attraverso la modifica del DPR sulle spese di giustizia (n. 115/2002), del pagamento del contributo unificato per le procedure Pinto (v. infra).
Il ddl, infatti, non prevede solo la norma, fortemente contestata, relativa all’estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole (art. 2 del disegno di legge) ma anche (art. 1) la modifica della “legge Pinto” [via altalex] sulla equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, introdotta nel 2001 come rimedio nazionale alle violazioni dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si veda anche il dossier di documentazione [via senato].
Tra le novità si possono citare le seguenti:
- Il fondamento dell’equa riparazione non sarebbe più esclusivamente l’articolo 6 della CEDU ma anche l’articolo 111 della Cost. Questo permetterebbe alle corti nazionali “Pinto” di discostarsi dalla giurisprudenza della Corte europea al fine di garantire un innalzamento della tutela;
- I tempi ragionevoli del processo sono determinati in due anni per ciascun grado di giudizio;
- Si prevede, in linea con la giurisprudenza della CorEDU (Cocchiarella c. Italia, GC, 29 marzo 2006, § 86) un meccanismo acceleratorio del processo civile, penale e amministrativo che la parte deve sollecitare sei mesi prima della scadenza del tempo di durata ragionevole. In mancanza di tale richiesta della parte, la successiva domanda di equa riparazione presentata alla Corte d’appello “Pinto” sarà considerata “priva di interesse”.
- Al fine di valutare la durata del processo penale si considera momento iniziale della procedura la “data di assunzione della qualità di imputato”. Quest’ultimo punto si pone, tuttavia, in chiaro contrasto con la giurisprudenza della CorEDU. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, secondo i giudici di Strasburgo il momento iniziale é considerato l’assunzione della qualità di “accusato” (Neumeister c. Austria del 27 giugno 1968, serie A n° 8, p. 43, § 23) ossia della:
« notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, § 46)
o dal momento in cui lo stesso accusato é stato oggetto di
« mesures impliquant un tel reproche et entraînant, elles aussi, des « répercussions importantes sur la situation » du suspect » (arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, § 52).
In linea con la giurisprudenza europea si pone poi la Corte di cassazione. A titolo esemplificativo si puo’ citare una recente sentenza che stabilisce che:
il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere individuato nel momento in cui il soggetto indagato abbia percepito nella loro oggettività, ancorché non sia inizialmente consapevole della correlativa dipendenza dall’indagine in corso, le ripercussioni della notizia nell’ambiente sociale, familiare e di lavoro. In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole di un processo penale, fino a quando l’apertura del procedimento e lo svolgimento delle indagini preliminari rimangano effettivamente segrete non può parlarsi di pendenza del processo, trattandosi di fase assolutamente inidonea ad incidere sulla psiche o sul patrimonio dell’interessato; [Cassazione civile, sez. I, n. 23044, 23 settembre 2009-30 ottobre 2009]
In relazione alla reintroduzione del contributo unificato per le procedure Pinto, l’art. 2 c. lett a) del nuovo ddl prevede che:
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 10, comma 1, le parole: « , il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 » sono soppresse;
A sua volta, il citato art. 10 così recita:
Non e’ soggetto al contributo unificato il processo gia’ esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche’ il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.




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