La Corte europea dichiara manifestamente infondato il ricorso di Previti sul procedimento IMI/SIR

Gennaio 20, 2010 by Enrica Voena 

Strasburgo, 8 dicembre 2009 - La Corte europea dei diritti dell’uomo deciso per l‘irricevibilità del ricorso di Cesare Previti (app. no. 45291/06) contro l’Italia in relazione alla vicenda IMI/SIR.

Il ricorrente era stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari dalla Corte di Cassazione il 4 maggio 2006 dopo una condanna in primo grado emessa il 29 aprile 2003 dalla IV sezione penale del Tribunale di Milano a undici anni di reclusione ed all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed una sentenza della  Corte di Appello di Milano del 23 maggio 2005 che lo condannava a sette anni di reclusione.

La Corte europea ha dichiarato manifestamente infondati tutti i profili del ricorso presentato da Previti relativi al procedimento IMI/SIR, che lamentava violazione dei principi dell’equo processo (articolo 6), del diritto alla privacy (articolo 8 ) in relazione alle intercettazioni utilizzate, del principio di legalità (articolo 7) rispetto alla fattispecie di reato imputatagli e del diritto all’appello (articolo 2 Protocollo 7).

Il ricorrente lamentava violazione dell’articolo 6 per l’impossibilità di accedere ai documenti relativi ad un’indagine sulla quale era stato apposto il segreto istruttorio, per l’impossibilità di partecipare ad alcune udienze a causa dei suoi incarichi parlamentari, per la mancanza di chiarezza nei capi d’imputazione a suo carico, per la mancanza di giurisdizione del Tribunale di Milano che l’ha processato, per modalità con cui la testimone Ariosto era stata ascoltata in udienza, per le difficoltà sostenute dalla difesa nella preparazione e, soprattutto, lamentava una violazione dei doveri d’imparzialità da parte delle giurisdizioni interne in contrasto con il principio di non presunzione di colpevolezza . La Corte europea ha respinto tutti i gravami.

In particolare, per quanto riguarda l’imparzialità degli organi giudiziari italiani, il ricorrente aveva sostenuto che la posizione dei giudici nei suoi confronti fosse compromessa da un’evidente ostilità contro il suo partito politico, sostenuta da una campagna mediatica in favore della sua colpevolezza. Inoltre, il suo comportamento nell’ambito del procedimento - tra cui il ricorso alla legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) - avrebbe maldisposto i giudici in violazione del suo diritto alla presunzione d’innocenza.

La Corte ha invece osservato che nel momento in cui sono state formulate le accuse di corruzione in atti giudiziari, Previti era membro del parlamento, ex ministro e personaggio di spicco all’interno del partito di Forza Italia. Considerata la gravità delle accuse era inevitabile che, in una società democratica, si sviluppasse un acceso dibattito pubblico sulla questione. Inoltre, con l’adozione di leggi come la c.d. legge Cirami in materia di rogatorie e la legge 251 del 2005, era inevitabile che la procedura relativa alla vicenda IMI/SIR sollevasse l’interesse dei media e del dibattito pubblico.

252. A cet égard, il convient de rappeler que dans son arrêt Craxi (précité, §§ 102-108), la Cour a écarté les allégations du requérant en observant qu’il est loisible à la presse d’exprimer des commentaires parfois sévères sur une affaire sensible concernant une personnalité éminente et que la condamnation litigieuse avait été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire. Des considérations analogues s’appliquent en la présente espèce.

Quanto al comportamento dei giudici, la Corte ha concluso che i commenti relativi al procedimento in questione non abbiano inficiato i diritti del ricorrente.

253. La Cour a pris connaissance des déclarations faites par plusieurs magistrats à la presse et des articles, produits par le requérant, parus dans la revue Questione Giustizia, ainsi que du document de l’ANM du 13 juillet 2002. [...] Dans leur ensemble, ces textes contiennent des critiques du climat politique entourant le procès, des réformes législatives proposées par le gouvernement et de la stratégie défensive du requérant. Ils n’affirment cependant en rien la culpabilité de ce dernier.

Anche sotto l’articolo 7 CEDU la Corte non ha rilevato profili di violazione del principio di prevedibilità della pena, poiché la condotta per cui il ricorrente è stato condannato sì è dispiegata anche dopo l’introduzione del reato di corruzione in atti giudiziari. Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione retroattiva dei benefici che l’abbreviazione dei termini di prescrizione della legge 251/2005 avrebbe apportato al caso del ricorrente, la Corte ha ritenuto di non dover riesaminare la questione ai sensi dell’articolo 35 §2 (b) CEDU in quanto la medesima questione era stata sollevata nell’ambito del ricorso Previti app. no. 35201/06 e dichiarata irricevibile dalla Corte.

Le intercettazioni telefoniche utilizzate nell’ambito del procedimento sono state inoltre dichiarate conformi ai parametri di tuela del diritto alla vita privata tutelato dall’articolo 8 CEDU.

Infine, la Corte ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 2 Protocollo 7 la Corte di Cassazione non era tenuta a rinviare ad un giudice inferiore la decisione sulla pena:

rien n’empêche la juridiction de dernière instance de fixer elle-même le quantum de la peine si elle estime, comme en l’espèce, que les éléments contenus dans le dossier lui permettent d’évaluer les répercussions qu’une annulation partielle a eues sur la sanction à infliger.

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